La pirateria marittima e la Legge Italiana - Aggiornamenti

La pirateria marittima e la Legge Italiana – Aggiornamenti


Pubblicato il Decreto attuativo

Nonostante le vacanze pasquali fossero alle porte e l’attuale situazione politica sia quantomeno incerta, complice forse la (triste) vicenda “Marò”,  è stato approvato e pubblicato, in tutta fretta, dal Ministro dell’Interno il famoso decreto attuativo che detta le regole operative per rendere attuabile la protezione marittima antipirateria da parte di personale privato.

Il Decreto 28 dicembre 2012  n.266, consultabile qui,  è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.75 del 29 marzo 2013 ed entrerà quindi in vigore il 13 aprile 2013.

Questo Decreto, di fatto,  stabilisce alcuni concetti chiave e per alcuni tratti rivoluzionari ed inconsueti per l’espletamento dei servizi armati da parte di privati.

Con questo articolo ci soffermeremo solo su un paio di punti che riteniamo fondamentali: la qualifica del personale e le armi impiegabili.

Qualifica del personale

Tutto il personale impiegato a bordo dei navigli e dedicato ad attività di contrasto alla pirateria dovrà:

  • essere in possesso della qualifica di Guardia Particolare Giurata (G.P.G.)
  • avere, preferibilmente, prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva
  • avere superato i corsi teorico-pratici di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2009, n. 154 (si tratta del corso a cui partecipa il personale destinato ai controlli di sicurezza portuali, aeroportuali, ecc. – Tale corso prevede un accertamento di idoneità da parte di un’apposita commissione nominata dal Prefetto competente)
  • avere superato un corso di addestramento specifico per la particolare attività che si andrà a svolgere coordinato dal Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero della difesa ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il personale della difesa curera’, in particolare, l’addestramento nelle procedure di sicurezza a bordo nave e la formazione sulle procedure di comunicazione, rilasciando attestato di superamento del corso;
  • essere in possesso di porto di arma lunga per difesa personale.

Da quanto emerge dalla lettura dell’art.3, che abbiamo sintetizzato nei punti precedenti, è evidente come il personale da imbarcare dovrà essere particolarmente preparato per affrontare il delicato compito che gli verrà affidato, anche e soprattutto per le importanti responsabilità che ne conseguiranno. Riteniamo importante sottolineare l’aspetto della formazione che dovrà essere curato sulla base di programmi predisposti dalle autorità italiane, a cui spetta anche il conseguente accertamento finale delle competenze; riteniamo quindi che le varie certificazioni acquisite in Italia ed all’estero a seguito di corsi erogati da  istituti di formazione privati non possano essere ritenuti sufficienti per l’ottenimento dell’abilitazione a svolgere questa attività; tale preparazione, tuttavia, potrà costituire un valido bagaglio di esperienze tecniche che arricchiranno il curriculum personale del “contractor” e che potranno rivelarsi certamente utili durante gli impieghi operativi, ma nulla di più.

Armi

Per quanto concerne l’impiego delle armi questo Decreto introduce una rivoluzionaria novità, ossia la possibilita, per la prima volta da parte di civili, di impiegari armi anche di tipo automatico, in particolare per lo svolgimento dei servizi di protezione, le armi impiegabili sono esclusivamente quelle portatili individuali, anche a funzionamento automatico, di calibro pari o inferiore a 308 Win. (7,62 x 51 mm).

Dato che questa tipologia di armi non è disponibile nelle comuni armerie, l’armatore dovrà essere autorizzato dal Prefetto all’acquisto ed alla custodia.

Ovviamente la possibilità di impiego di tale armamento è subordinata a tutta una serie di ulteriori adempimenti pratici ed operativi chiaramente definiti nel Decreto di cui sopra, al quale vi rimandiamo; ma la cosa che ci preme sottolineare è che l’impiego dell’armamento potrà avvenire unicamente nell’ambito dell’Art.52 del Codice Penale e cioè nel rispetto di tutti i canoni previsti per l’esercizio della legittima difesa.

Il disposto legislativo chiarisce poi le responsabilità dei vari “attori”, le attribuzione del Comandante, il deposito e l’impiego delle armi a bordo e a terra, le comunicazioni agli enti, ecc.

A questo punto pare che il governo abbia acceso la famosa “luce verde”, ora non resta che attendere che le compagnie private si adeguino ai requisiti previsti… attenderemo l’evolversi della questione… continuate a seguirci, o come si usa dire di questi tempi… Stay tuned!

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